Chi esercita il recesso, trattenendo la caparra, non può pretendere l’adempimento

Analizza la sentenza della Corte di Cassazione n. 18392/2022, che stabilisce che, una volta risolto un contratto per inadempimento mediante diffida ad adempiere, l’esercizio del diritto di recesso è precluso. La parte non inadempiente può limitare la propria pretesa risarcitoria alla ritenzione della caparra, ma deve accompagnare tale pretesa con una domanda di mero accertamento dell’effetto risolutorio del contratto.

analizza la sentenza della Corte di Cassazione n. 18392/2022, che stabilisce che, una volta risolto un contratto per inadempimento mediante

Approfondiamo meglio...

Recesso e caparra: la Cassazione chiarisce i limiti tra risoluzione del contratto e diritto all’adempimento

In materia di contratti, uno dei temi più discussi riguarda la caparra confirmatoria e il suo rapporto con il recesso e la risoluzione per inadempimento. Quando una parte recede da un contratto trattenendo la caparra, può anche chiedere l’adempimento del contratto o il risarcimento danni?

Con la sentenza n. 18392/2022, la Corte di Cassazione ha fornito un importante chiarimento: chi esercita il recesso trattenendo la caparra confirmatoria non può più pretendere l’adempimento del contratto. La decisione conferma l’orientamento giurisprudenziale secondo cui le tutele previste dalla legge sono alternative, e non cumulabili.

Caparra confirmatoria: natura e funzione

La caparra confirmatoria è una somma di denaro o una cosa mobile che una parte consegna all’altra al momento della conclusione del contratto, ai sensi dell’art. 1385 del Codice Civile. Ha una doppia funzione:

Garantire l’adempimento del contratto;

Fungere da risarcimento forfettario in caso di inadempimento.

Se il contratto viene regolarmente eseguito, la caparra viene restituita o imputata alla prestazione dovuta. In caso di inadempimento, la parte adempiente può recedere dal contratto e trattenere la caparra (oppure pretendere il doppio, se l’ha versata).

Il caso esaminato dalla Cassazione

Nel caso oggetto della sentenza n. 18392/2022, un contratto preliminare di compravendita era stato risolto per inadempimento, con conseguente trattenuta della caparra da parte del promissario acquirente. Tuttavia, successivamente, la stessa parte ha agito in giudizio per ottenere l’adempimento del contratto, cioè la vendita dell’immobile.

La Cassazione ha ritenuto inammissibile questa richiesta, perché l’esercizio del diritto di recesso e la ritenzione della caparra comportano la rinuncia all’adempimento. In altre parole, chi recede dal contratto e trattiene la caparra esercita un rimedio alternativo alla risoluzione per via giudiziale e alla richiesta di esecuzione forzata del contratto.

La ratio della decisione: coerenza e tutela dell’equilibrio contrattuale

La decisione si fonda su un principio di coerenza tra comportamenti contrattuali e rimedi giuridici. La parte che sceglie di recedere e trattenere la caparra esercita una forma di autotutela riconosciuta dalla legge: tale scelta implica la volontà di chiudere il rapporto contrattuale in modo semplificato, senza attendere una pronuncia giudiziale.

Pertanto, non è consentito successivamente pretendere l’adempimento del contratto, che presuppone, al contrario, l’esistenza e la prosecuzione del vincolo negoziale.

Questo approccio è coerente con la logica alternativa dei rimedi previsti dall’art. 1385 c.c., secondo cui la parte non inadempiente può:

Recedere trattenendo la caparra o richiedere il doppio;

Oppure agire per l’adempimento o per il risarcimento del danno.

Ma non entrambe le strade insieme.

Domanda di accertamento e tutela del diritto alla caparra

Un altro punto importante affrontato dalla Cassazione riguarda la domanda giudiziale che può essere proposta dalla parte non inadempiente.

In presenza di contestazioni sull’effettivo verificarsi dell’inadempimento, la parte che ha trattenuto la caparra può chiedere al giudice un accertamento dell’intervenuta risoluzione del contratto per effetto della diffida ad adempiere, ai sensi dell’art. 1454 c.c. In tal modo, viene tutelato il diritto a trattenere la caparra senza pretendere altre prestazioni da parte dell’inadempiente.

Implicazioni per avvocati e operatori del diritto

La sentenza rappresenta un importante punto di riferimento per i professionisti che si occupano di contrattualistica. In particolare:

Chi rappresenta clienti in fase di esecuzione o contestazione contrattuale deve valutare attentamente la strategia da adottare, scegliendo con coerenza tra recesso, risoluzione e richiesta di adempimento.

È fondamentale ricordare che la scelta di trattenere la caparra preclude la possibilità di ottenere l’esecuzione del contratto o ulteriori danni, se non specificamente richiesti.

Conclusioni: scegliere il rimedio giusto al momento giusto

La pronuncia n. 18392/2022 rafforza il principio secondo cui le parti, nel gestire l’inadempimento contrattuale, devono adottare strategie coerenti e giuridicamente fondate. Trattenere la caparra equivale a chiudere la relazione contrattuale e non può essere seguito da una richiesta di esecuzione o risarcimento aggiuntivo.

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