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Le norme che regolano il capitale sociale delle Srl sono fondamentali per garantire il corretto funzionamento e la stabilità finanziaria di queste società. In particolare, il Capitale Sociale Minimo Srl rappresenta l'importo minimo di denaro o beni che i soci devono versare al momento della costituzione della società. Tale importo è stabilito dalla legge e può variare a seconda del tipo di attività svolta dalla società.
La legge 9 agosto 2013 n. 99 ha notevolmente ridotto l'ammontare del capitale sociale minimo e adesso, per costituire una SRL di qualsiasi tipo, basta un capitale sociale di un euro. È quindi possibile costituire una SRL ordinaria, una startup innovativa o una SRLS anche con un capitale sociale inferiore a €10.000. Questa regola si applica anche alle SRL Unipersonali (a socio unico). Tuttavia, ogni SRL mantiene le proprie regole riguardo il versamento iniziale del capitale e la tipologia di conferimenti da poter eseguire.
In passato, per poter costituire una SRL era invece necessario versare un capitale sociale iniziale di almeno €10.000. Questa regola non si applicava solo alla società semplificata e alla, ormai abrogata, SRL a capitale ridotto. Questi limiti sono stati rimossi per consentire a qualsiasi imprenditore di avviare la propria attività con un investimento iniziale molto ridotto.
Per coloro che avviano una SRL ordinaria con un capitale sociale inferiore ai €10.000, il legislatore prevede alcune regole specifiche sul versamento del capitale.
Il capitale sociale deve essere interamente versato al momento della costituzione. Questo vuol dire che i soci devono effettuare i propri conferimenti immediatamente e integralmente. Diversamente, se il capitale iniziale supera i €10.000, i soci possono versare solo il 25% dei conferimenti.
Ad esempio, se la società viene costituita con un capitale sociale di €3.000, i soci devono versare l'intero importo al momento della costituzione. Diversamente, se il capitale ammonta a €100.000, i soci devono versare solo €25.000 al momento della costituzione.
I soci possono versare esclusivamente conferimenti in denaro e sono pertanto esclusi gli altri tipi di conferimenti, ad esempio, quelli in natura (es. il socio lavoratore che svolge prestazioni d'opera o servizi), in beni (es. immobili) o diritti (es. diritti di credito).
I soci devono accantonare una somma pari al 20% degli utili ogni anno da destinare al capitale sociale, fino al raggiungimento dei €10.000. Il legislatore ha previsto l’obbligo del raggiungimento di tale cifra, senza però specificare alcun limite temporale per conseguirla.
Ad esempio, se la società produce un utile netto di €10.000 nell'anno X e vanta un capitale sociale di €2.000, dovrà accantonare €2.000 come riserva legale e dedicarlo a capitale.
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